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Regala un sorriso

Associazione di volontariato e solidarietà

immagine di intestazione composta da due riprese di orfanotrofi ucraini e da due foto di eventi

"Siamo uniti in un unico grande sogno, quello di poter portare un sorriso a chi cresce nella miseria. Un bambino che diventi adulto senza sorrisi non crescerà figli felici. Sta a noi cercare, nel nostro piccolo, di spezzare questa spirale di tristezza. Chiunque voglia condividere con noi questo nostro sogno è il benvenuto."

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Statuto associazione di volontariato e solidarietà "Regala un sorriso"

articolo 1. Costituzione

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di volontariato e solidarietà Regala un sorriso".

L'Organizzazione di volontariato avrà durata illimitata.

articolo 2. Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Desio, via Garibaldi 6/c; con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea ordinaria, la sede può essere trasferita altrove nel territorio della Provincia di Milano, e possono essere istituite, trasferite o soppresse altre sedi nel territorio nazionale ed estero.

articolo 3. Statuto

L'Associazione di volontariato e solidarietà Regala un sorriso è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

articolo 4. Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

articolo 5. Oggetto e scopo

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato attivo e diretto, rivolto alla generalità della popolazione e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le proprie attività nelle seguenti aree di intervento:

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integraive delle stesse.

articolo 6. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per l'anno 2004 la quota è stabilita in € 10,00.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

È prevista la figura di soci onorari nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di ogni iscritto.

articolo 7. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associaazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, gli infortuni e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali e coordinati o continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

articolo 8. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

articolo 9. Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione scritta della volontà di recesso. La quota sociale già versata non verrà in nessun caso restituita.

articolo 10. Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 15 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'Assemblea, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

articolo 11. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

articolo 12. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina al suo interno un Presidente che coordinerà la seduta.

articolo 13. Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera stessa, almeno uno volta all'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, tramite comunicazione scritta spedita, anche per via telematica (fax, e-mail) a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Lombardia.

articolo 14. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

articolo 15. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega. Non è possibile delegare il voto per l'elezione delle cariche associative. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

articolo 16. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa se prevista. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

articolo 17. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere, ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti. Il Cassiere si occupa della tenuta del Libro Cassa e della contabilità dell'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Provvede inoltre, all'eventuale nomina di commissioni la cui costituzione risulti utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione, determinandone il numero dei membri, le specifiche funzioni e un coordinatore scelto tra i soci.

articolo 18. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica due anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio l'espletamento di singoli compiti, ovvero di alcune funzioni.

articolo 19. Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

articolo 20. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

articolo 21. Divieto distribuzione utili

L'Associazione non potrà distribuire utili o fondi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale, nemmeno in modo indiretto, ai propri associati. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

articolo 22. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo da sottoporre all'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

articolo 23. Scioglimento

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno preventivamente essere accertati con delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria delibera, con voto favorevole dei tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori, che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, al fine di provvedere alle procedure di scioglimento dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendicontazione all'Assemblea.

È fatto divieto in ogni caso di devolvere a terzi, anche in modo indiretto, il patrimonio dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i beni residui dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni di volontariato operanti nel medesimo settore o a fini di pubblica utilità, così come previsto dall' art. 5 c. 14 L. 266/1991, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

articolo 24. Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, nonché di ogni danno causato a terzi o ad associati nell'esercizio delle proprie attività o da beni ad essa in custodia. Per tali ipotesi l'Associazione può stipulare apposite polizze assicurative.

articolo 25. Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'intepretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Monza. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

articolo 26. Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, nonché ai principi dell'ordinamento.


L’Assemblea il giorno 28/04/2005, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, delibera di modificare gli artt. 6-12-13-15-16 e l’art. 17 che vengono riformulati come in appresso:

articolo 6

Si aggiunge il paragrafo:

È altresì prevista la figura del socio simpatizzante che, pur versando la quota annuale associativa, non avrà diritto di voto in Assemblea e la sua presenza alla stessa non sarà computata ai fini e per gli effetti di cui all'art. 15.

articolo 12

Si sostituisce la parola "aderenti" con le parole "soci sostenitori".

articolo 13

Al secondo paragrafo si aggiunge "sostenitori" dopo la parola "soci".

articolo 15

Si sostituisce la parola "aderente" con le parole "socio sostenitore".

articolo 16

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci sostenitori presenti;
ogni socio sostenitore ha diritto di voto;
hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti i soci sostenitori regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota anuuale associativa se prevista. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

articolo 17

Si sostituiscono le parole "ad un massimo di sette Consiglieri" con le parole "ad un massimo di nove Consiglieri".

Associazione di Volontariato e Solidarietà REGALA UN SORRISO - via Garibaldi 6 - 20033 Desio (MI) - Italia - C.F. 91089500150